Articolo aggiuntivo n. 2.0.1 al ddl S.2208 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 14/03/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Ogni ente pubblico ed ogni azienda con almeno quindici dipendenti nomina un responsabile delle segnalazioni. Nell'ambito della pubblica amministrazione le funzioni e le responsabilità della presente legge sono attribuite al soggetto nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Il nominativo del responsabile dell'Ufficio delle segnalazioni, laddove previsto, e dei suoi componenti è comunicato all'ANAC.

        2. Il responsabile delle segnalazioni, laddove necessario, può avvalersi di un gruppo di lavoro composto da un numero di componenti rapportato alle dimensioni dell'ente o dell'azienda. L'Ufficio è diretto dal responsabile delle segnalazioni. Ciascun componente dell'Ufficio è sottoposto agli obblighi di riservatezza sulle informazioni apprese nell'ambito del proprie incarico.

        3. Il responsabile delle segnalazioni si occupa della ricezione della segnalazione, della gestione, delle notizie segnalate e dei dati relativi all'identità del segnalante, nonché del successivo inoltro a soggetti terzi per quanto di competenza. Il responsabile della segnalazione coordina i componenti del gruppo di lavoro e valuta la fondatezza della segnalazione. A tal fine può chiedere chiarimenti e, in caso di evidente e manifesta infondatezza, può, previa comunicazione all'ANAC, archiviare la segnalazione. In caso ritenga fondata la segnalazione inoltra l'informazione agli organi competenti e ne dà comunicazione all'ANAC. Il responsabile delle segnalazioni tutela la riservatezza dell'autore della segnalazione e cura l'integrità e la disponibilità dei dati ricevuti fino all'inoltro della segnalazione».