Articolo aggiuntivo n. 2.0.3 al ddl S.2208 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 14/03/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni)

        1. È istituito presso l'ANAC il Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni.

        2. Sono destinate al Fondo le somme di cui alle sanzioni amministrative previste all'articolo 6 comma 1. Sono altresì destinate al medesimo Fondo le somme di cui agli articoli 165, quarto comma, e 322-quater del codice penale.

        3. Le risorse del Fondo sono utilizzate per, le spese relative all'assistenza agli autori delle segnalazioni».