Articolo aggiuntivo n. 2.0.5 al ddl S.2208 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 14/03/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ufficio centrale delle segnalazioni)

        1. È istituito presso l'ANAC l'Ufficio centrale delle segnalazioni.

        2. L'Ufficio si occupa della gestione a fini statistici di tutte le segnalazioni effettuate e del loro esito. Provvede, altresì, alla gestione del Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni».