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Articolo aggiuntivo n. 2.0.6 al ddl S.2208 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 14/03/17

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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Segnalazioni anonime)

        1. Le segnalazioni anonime possono essere oggetto di valutazione solo se adeguatamente documentate».