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Articolo premissivo n. 03.100 al ddl S.2067 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Precluso

testo emendamento del 15/03/17

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All'articolo 3, premettere il seguente:

«Art. 03.

(Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152)

        1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: ''Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 30.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.

        La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata di due terzi quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.

        Per l'ipotesi di cui al quarto comma del presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205''.

        2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

        ''m-quater) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni''».