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Proposta di modifica n. 18.113 al ddl S.2067 in riferimento all'articolo 18.
  • status: Precluso

testo emendamento del 15/03/17

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Sostituire il comma 6, con il seguente:

        «6. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        ''3-bis. In ogni caso il pubblico ministero deve esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice e comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Il termine di tre mesi può essere prorogato ai sensi dell'articolo 412, comma 1-bis''.

            b) all'articolo 412 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        ''1-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 407, comma 2, lettera b), il procuratore generale presso la corte di appello, su richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza del termine indicato all'articolo 407, comma 3-bis, prima parte, può prorogare, con decreto motivato, tale termine per non più di tre mesi, dandone notizia al procuratore della repubblica. Se, alla scadenza del termine così prorogato, il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o non ha richiesto l'archiviazione, il procuratore generale dispone con decreto motivato l'avocazione e, nel termine di trenta giorni, assume le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale''».