Proposta di modifica n. 1.29 ai ddl C.584 , C.1681 , C.3601 , C.3796 , C.4125 , C.4185 , C.4206 , C.4214 , C.4297 , C.4305 , C.4312 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/03/17

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Prestazioni di natura meramente occasionale rese alle persone e alle famiglie).

  1. Nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge, possono essere svolte in favore di persone fisiche, al di fuori dell'ambito delle loro attività imprenditoriali o professionali, prestazioni di lavoro aventi natura meramente occasionale, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
   a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi di importo non superiore a 5.000 euro, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
   b) per ciascun committente, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo non superiore a 3.000 euro, rivalutati ai sensi della lettera a).

  2. I compensi percepiti dal lavoratore sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non incidono sul suo stato di disoccupato o inoccupato. Essi sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  3. Per ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1, i committenti acquistano attraverso modalità telematiche o presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari per servizi alla persona e alla famiglia, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse prestazioni. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro, rivalutati ai sensi del comma 1, lettera a).
  4. Il prestatore di lavoro percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 5, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione.
  5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua, con proprio decreto, il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
  6. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 7, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione delle variazioni delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  7. L'utilizzazione da parte del committente di prestazioni oltre il limite di cui al comma 1, lettera b), determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 1.200.
  8. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.
  9. Fino al 31 dicembre 2017 resta ferma la previgente disciplina per l'utilizzo dei buoni prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge.