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Proposta di modifica n. 1.26 ai ddl C.584 , C.1681 , C.3601 , C.3796 , C.4125 , C.4185 , C.4206 , C.4214 , C.4297 , C.4305 , C.4312 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/03/17

  Al comma 1, capoverso Art. 50, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 15 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.