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Proposta di modifica n. 1.50 ai ddl C.584 , C.1681 , C.3601 , C.3796 , C.4125 , C.4185 , C.4206 , C.4214 , C.4297 , C.4305 , C.4312 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/03/17

  Al comma 1, capoverso Art. 50, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il prestatore di lavoro accessorio, al termine della prestazione di lavoro effettuata, percepisce il proprio compenso, avvalendosi della piattaforma telematica dell'INPS, utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale oppure mediante i concessionari di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.