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Articolo premissivo n. 01.3 al ddl S.2705 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/03/17

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All'articolo premettere i seguenti:

«Art. 01.

(Finalità della presente legge)

        1. Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 52: ''la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino'', in osservanza dei principi di cui all'articoli 1, 2, 3 e 10 della Costituzione, la presente legge è finalizzata a prevedere intereventi ordinari e straordinari per garantire la sicurezza dei cittadini, la salvaguardia e la tutela del territorio nazionale minacciato da un eccezionale afflusso migratorio, motivato da particolari condizioni di instabilità politica negli Stati confinanti e nei Paesi del Nord Africa di sponda mediterranea.

Art. 02.

(Dichiarazione dello stato di salvaguardia della

sicurezza del territorio nazionale)

        1. Nelle more di un intervento strutturale e strategico, coordinato a livello dell'Unione Europea, per far fronte a condizioni di pericolo per la sicurezza del territorio nazionale, dovute ad un eccezionale afflusso migratorio verso l'Italia o dovute ad una accertata recrudescenza di fenomeni criminali riconducibili ad una massiccia presenza di immigrati clandestini sul territorio italiano o finalizzate al contrasto di associazioni criminali straniere, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del consiglio dei ministri delibera lo stato di salvaguardia della sicurezza del territorio nazionale, determinandone la durata in stretto riferimento alla qualità degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di salvaguardia del territorio nazionale al venir meno dei relativi presupposti.

        2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza, conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede anche in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

        3. Gli interventi emanati in deroga alle leggi vigenti ai sensi del comma 2 devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

        4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 ,2 e 3, istituisce una Commissione speciale coordinata dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'interno e dal Ministro degli esteri, formata dal capo della polizia e dai capi di stato maggiore delle forze armate.

        5. La commissione provvede, entro e non oltre 10 giorni dalla sua costituzione, ad elaborare un piano strategico di interventi finalizzati a scongiurare l'emergenza ed atti a salvaguardare la sovranità nazionale e la difesa della Patria.

        6. Il piano strategico può prevedere interventi anche in deroga ai trattati internazionali.

        7. La Commissione di cui al comma 4 ai fini di cui all'articolo 1 può prevedere il ricorso all'utilizzo delle Forze Armate:

            a) per il controllo delle linee di confine e delle linee costiere;

            b) per operazioni navali atte ad intercettare e fermare le navi che trasportano immigrati clandestini in acque internazionali, in prossimità del limite dell'acque territoriali degli Stati stranieri interessati dalle partenze;

            c) per il contrasto alle associazioni criminali di matrice straniera che operano nel territorio italiano;

            d) per azioni di contrasto alle associazioni criminali che gestiscono la tratta di persone;

            e) previa stipula o revisione di accordi bilaterali con i Paesi interessati, per l'allestimento di centri di identificazione per gli immigrati nei luoghi interessati dalle partenze dei flussi migratori;

            f) per operazioni speciali con l'obiettivo di localizzazione, identificazione ed espulsione immediata degli immigrati clandestini presenti nel territorio italiano;