Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.11 al ddl S.2705 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/03/17

sharingList();

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. – 1. Sono istituite presso i tribunali ordinari dei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

        2. L'istituzione avviene senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, né incrementi di dotazioni organiche, anche in considerazione delle minori spese per la finanza pubblica derivanti dal trasferimento a tali sezioni di funzioni in precedenza spettanti ai giudici amministrativi e ai giudici di pace e dalla mancata apertura e dall'archiviazione dei procedimenti penali concernenti i reati abrogati dall'articolo 18-bis».