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Proposta di modifica n. 6.14 al ddl S.2705 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 16/03/17

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Al comma 1, lettera a),capoverso «3-ter», l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Nelle ipotesi in cui il richiedente sia irreperibile nell'ultimo domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e nelle ipotesi di allontanamento ingiustificato dai centri e di revoca delle condizioni di accoglienza previste negli articoli 13 e 23 del medesimo decreto legislativo, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione o il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza disposto dal prefetto, fermo restando che in tali ipotesi il richiedente può presentarsi presso l'ufficio della questura territorialmente competente per ritirare la decisione notificata, entro sessanta giorni dalla data della sua adozione da parte della Commissione, decorsi inutilmente i quali la notifica si intende effettuata».