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Proposta di modifica n. 6.67 al ddl S.2705 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 16/03/17

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Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) all'articolo 32 il comma 3 è abrogato.

        Conseguentemente, all'articolo 9, al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

            «0a) all'articolo 5, comma 6, le parole: ''salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitarie o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano'', sono sostituite dalle seguenti: ''salvo che si tratti di minori, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del minore adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, di cui alla legge 20 marzo 2003, n. 77''».