Proposta di modifica n. 6.109 al ddl S.2705 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 16/03/17

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Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis», il comma 11  è sostituito con il seguente:

        «11. L'udienza è necessariamente disposta quando la videoregistrazione non risulti effettuata o comunque non sia resa disponibile ovvero quando l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado. Per lo svolgimento dell'udienza può essere delegato uno dei membri del Collegio».