Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 6.117 al ddl S.2705 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 16/03/17

sharingList();

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 35-bis» il comma 13 è sostituito con il seguente:

        «13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Avverso il decreto che rigetta il ricorso è ammesso reclamo entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita, al Tribunale in composizione collegiale. Nel procedimento dinanzi al Tribunale in composizione collegiale si applicano i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 e 18. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto il ricorso è rigettato, se non è stato proposto reclamo ovvero il reclamo-è stato rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto che decide sul reclamo, a cura della cancelleria, da effettuarsi-anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in-calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sta stata conferita al momento della proposizione del ricorso innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. La Corte di cassazione decide sul reclamo entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del reclamo. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile».