presentato il 16/03/2017 in I Affari Costituzionali del Senato da Stefano LEPRI (PD) e altri 28 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 16/03/17
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
''Art. 15-bis. (Attività di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale). 1. Nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 14 e seguenti, e in alternativa alle strutture ivi previste per l'accesso al sistema di accoglienza territoriale, l'attività di accoglienza nei confronti dei richiedenti, successiva alle misure di cui all'articolo 9, può essere svolta anche dai seguenti soggetti:
a) famiglie, in forma singola o associata;
b) enti del Terzo settore di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, autorizzati dalle Prefetture ad operare in deroga all'oggetto sociale previsto nel loro statuto, in quanto aventi finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale.
2. L'attività di accoglienza di cui al comma 1 deve essere realizzata in forma diffusa, evitando ogni forma di concentrazione delle persone ospitate e può essere attuata anche in forma integrata con gestioni miste. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), ospitano i richiedenti in numero limitato, in misura non superiore a tre per ogni struttura di accoglienza, salvo casi motivati o in cui il nucleo familiare accolto sia più numeroso. Il programma di accoglienza deve essere basato su un progetto personalizzato, definito con le Prefetture.
3. Il Ministero dell'interno può stipulare convenzioni nazionali con le reti associative di secondo livello di cui all'articolo 4, lettera p), della legge 6 giugno 2016, n. 106, in quanto autorizzate ad operare in rappresentanza degli enti del Terzo settore di cui al comma 1, lettera b). In sede di attuazione delle convenzioni, in conformità alla valutazione del singolo caso, le Prefetture possono precisare le modalità di realizzazione delle stesse''».
Conseguentemente:
a) al medesimo articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri per l'autorizzazione al funzionamento dei soggetti che svolgono l'attività di accoglienza di cui al comma 1 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla legge di conversione del presente decreto-legge, sulla base di requisiti strutturali e gestionali minimi, nonché per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del suddetto articolo 15-bis; per la valutazione dei requisiti di reputazione delle famiglie autorizzate a svolgere attività di accoglienza; per la formazione e la tenuta di albi, nazionali e regionali, distinti per tipologia di soggetto che svolge l'attività di accoglienza; per l'attività di controllo costante sul rispetto degli standard previsti dallo stesso decreto».