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Proposta di modifica n. 8.49 al ddl S.2705 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 16/03/17

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Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I prefetti, d'intesa con gli organi di vigilanza preposti a funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, operano e vigilano affinché, ad eccezione delle attività riguardanti la necessaria e personale cura da parte dei richiedenti dei luoghi in cui abitano, i campi d'impiego non sostituiscano lavori svolti normalmente da lavoratori retribuiti, pubblici o privati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente».