presentato il 16/03/2017 in I Affari Costituzionali del Senato da Stefano LEPRI (PD) e altri 28 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 16/03/17
Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 22-bis», dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma l, i soggetti che svolgono attività di accoglienza propongono ai richiedenti, fino all'esito delle domande di protezione internazionale, lo svolgimento di lavori di utilità sociale, senza alcuna forma retributiva o previdenziale, diretta o indiretta, salvo la copertura delle spese assicurative per i rischi di infortunio e per le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi; garantiscono lo svolgimento dei suddetti lavori utilizzando parte delle risorse loro riconosciute, sulla base di elementi precisati da progetti personalizzati. Gli enti del Terzo settore di cui all'articolo l5-bis propongono ai richiedenti di essere impegnati direttamente nell'ambito delle loro attività. L'attestazione, da parte dei soggetti che svolgono attività di accoglienza, dello svolgimento di lavori di utilità sociale, costituisce motivazione aggiuntiva per la concessione di permessi per motivi umanitari».
Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 8, comma l, lettera d), capoverso «Art. 22», comma 1-bis, valutati in misura pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, previa riprogrammazione del CIPE, della quota relativa al cofinanziamento nazionale riguardante il Fondo europeo per i rifugiati, al fine della successiva assegnazione alla nuova frnalità di spesa di cui all'articolo 8, comma l, lettera d), capoverso «Art. 22», comma 1-bis.».