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Proposta di modifica n. 10.11 al ddl S.2705 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 16/03/17

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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «2. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

        ''1. Avverso i provvedimenti di allontanamento di cui agli articoli 20 e 21 può essere presentato ricorso alla competente sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

        2. Le controversie di cui al presente articolo sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150''».