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Articolo aggiuntivo n. 10.0.1 al ddl S.2705 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 16/03/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Iscrizione anagrafica e cancellazione)

        1. Il richiedente protezione internazionale ospitato in uno dei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, viene iscritto all'interno delle liste di convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, quando non iscritto autonomamente all'anagrafe della popolazione residente.

        2. Il responsabile della convivenza anagrafica deve essere individuato nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa nel centro o nella struttura di accoglienza ed è tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. È tuttavia fatto obbligo al responsabile della convivenza anagrafica di dare formale comunicazione della variazione della convivenza al competente Ufficio di anagrafe entro dieci giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

        3. La comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione danno luogo a motivo di cancellazione dalla lista della convivenza anagrafica con effetto immediato, fermo restando il diritto di essere nuovamente ammesso nell'ipotesi di cui all'articolo 23-bis comma 2 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o di essere iscritto in altra lista di convivenza anagrafica.

        4. Restano immutate tutte le altre diposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223».