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Articolo aggiuntivo n. 14.0.2 al ddl S.2705 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 16/03/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di anagrafe dei migranti richiedenti protezione internazionale)

        1. È istituito il Registro nazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale.

        2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA –SAIA, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

        3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21, recante ''Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25«, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        «3-bis. Lo straniero che richiede la protezione internazionale è identificato ed è sottoposto a rilievi foto dattiloscopici. l suoi dati vengono inseriti nel Registronazionale degli stranieri richiedenti protezione internazionale e tempestivamente aggiornati dalle questure competenti in caso di novità inerenti la concessione o la revoca del permesso di soggiorno.».

        4. All'articolo 3 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        ''1-bis. Il rilascio della Carta di identità allo straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato ai fini di protezione internazionale è di esclusiva competenza dell'Ufficio territoriale del Governo.

        1-ter. il prefetto competente per territorio verifica il diritto al rilascio o al mantenimento della carta di identità, vincolando la sua durata al permesso di soggiorno.

        1-quater. Ove lo straniero non disponga di dimora abituale, la residenza anagrafica è fissata presso la sede dell'Ufficio territoriale del Governo competente. Il Prefetto individua a tal fine apposite sedi ove collocare il domicilio dello straniero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142''».