Articolo aggiuntivo n. 20.0.2
al ddl S.2705 in riferimento all'articolo 20.
presentato il 16/03/2017 in I Affari Costituzionali del Senato da Stefano COLLINA (PD)
testo emendamento del 16/03/17
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Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
1. I centri di prima accoglienza finanziati dal Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI) e le strutture ricettive temporanee attivate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 19, già attivati alla data del 1º giugno 2017, continuano a svolgere la loro funzione di centri di prima accoglienza come centri governativi ai sensi dei comma 1 del citato articolo 19, previo censimento e verifica del possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 19 e della loro conformità alla normativa regionale. Tali attività di verifica sono svolte dall'unità operativa attiva presso il Ministero dell'Interno».