Proposta di modifica n. 21.5 al ddl S.2705 in riferimento all'articolo 21.

testo emendamento del 16/03/17

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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 è aggiunto, infine, il seguente comma:

            ''2-bis. Allo straniero che incorre in una delle ipotesi delittuose previste dall'articolo 16 commi 1, lettera a), b), primo periodo, c), d), d-bis) e comma 2, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 nei 5 anni successivi dalla data della sua concessione è disposta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, la revoca della stessa con le medesime modalità previste per la sua concessione.''».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».