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Articolo aggiuntivo n. 21.0.1 al ddl S.2705 in riferimento all'articolo 21.

testo emendamento del 16/03/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Agevolazioni fiscali per i Comuni che accolgano richiedenti protezione internazionale)

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai Comuni che accolgano richiedenti protezione internazionale non si applicano le disposizioni di cui:

        a) all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

        b) all'articolo 6, commi 8, 9, 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

        c) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con madificazioni, dalla legge 6 agosto 2012, n. 133;

        d) all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

        2. I programmi e i provvedimenti statali che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità ai Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale».