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Proposta di modifica n. 2.51 al ddl C.1063 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 21/03/17

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni transitorie e finali).

  1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2016, recante «Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti», è abrogato.
  2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge medesima.
  3. Gli importi indicati nelle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.