Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo premissivo n. 01.09 al ddl C.4286 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/03/17

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 1, comma 1, allegato 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n.  189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, dopo il numero 6 sono aggiunti i seguenti:
   6-bis. Catignano;
   6-ter. Civitella Casanova;
   6-quater. Penne;
   6-quinquies. Penna Sant'Andrea;
   6-sexies. Fano Adriano;
   6-septies. Pietracamela;
   6-octies. Isola del Gran Sasso;
   6-novies. Colledara;
   6-decies. Castel Castagna;
   6-undecies. Basciano.

  2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 130 milioni di euro per il 2017 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2017-2019, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.