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Proposta di modifica n. 1.100 al ddl C.4286 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato (Id. em. 1.41)

testo emendamento del 21/03/17

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 4 del decreto-legge n.  189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n.  388 e dall'articolo 27 delle legge 13 maggio 1999, n.  133»;

   b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.  133, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  155 del 5 luglio 2000.”».