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Proposta di modifica n. 1.151 al ddl C.4286 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/03/17

  Sostituire il comma 2-sexies con il seguente:
  2-sexies. Ai fini della notificazione e delle comunicazioni dei provvedimenti comunali, emessi nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 si applicano le disposizioni di cui al comma successivo. La comunicazione o la notificazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere al sito informatico del Comune e sul sito informatico della Regione o Provincia interessati. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il provvedimento.