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Articolo aggiuntivo n. 1.07 al ddl C.4286 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 21/03/17

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interventi a favore dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e dalle avversità atmosferiche della seconda decade di gennaio 2017).

  1. È autorizzata la somma di 50 milioni di euro, per l'anno 2017, per gli interventi connessi agli eventi sismici del 18 gennaio 2017 e alle eccezionali avversità atmosferiche con precipitazioni nevose, che hanno colpito il Paese nel mese di gennaio 2017. Agli oneri derivanti dal precedente periodo si provvede mediante l'autorizzazione della riduzione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n.  222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente decreto, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo, segnalati dalle Strutture regionali di protezione civile al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per i Comuni colpiti dagli eventi sismici dello scorso 18 gennaio nonché dagli eccezionali fenomeni meteorologici che nella seconda decade di gennaio hanno colpito i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché non ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, sono prorogati di 60 giorni tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta l'ulteriore proroga del periodo di sospensione.