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Proposta di modifica n. 5.12 al ddl C.4286 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 21/03/17

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. La valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili costituisce investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».