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Articolo aggiuntivo n. 6.01 al ddl C.4286 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 21/03/17

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Istituzione del Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale per la cooperazione strategica tra imprese, università e centri di ricerca).

  1. Le maggiori entrate realizzate negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al 50 per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e da istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, al Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale e per la cooperazione strategica tra imprese, università e centri di ricerca, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato «Fondo», finalizzato:
   a) all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:
    1) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e per le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;
    2) dell'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing;
    3) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero di servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
    4) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;
    5) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;
    6) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico;
   b) a sostenere la nascita di imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e lo sviluppo delle imprese operanti in settori a tecnologia avanzata, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché a favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli spin off accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. L'attuazione del presente articolo non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede di Unione europea.