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Proposta di modifica n. 7.102 al ddl C.4286 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Approvato (Id. em. 7.17)

testo emendamento del 21/03/17

  Al comma 2, lettera b), numero 2) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini della ricostruzione e quale primo momento di attuazione del piano di recupero, la demolizione e la contestuale rimozione delle macerie deve essere effettuata in maniera selettiva, con custodia delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, da prevedere in siti adiacenti ai futuri cantieri di ricostruzione. La selezione dei materiali deve essere basata su un quadro conoscitivo e documentale esaustivo e condiviso con i soggetti aventi titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati, con particolare attenzione ai resti dei beni di interesse architettonico, artistico, storico o caratteristico della cultura locale, di cui al comma 5, ai fini del recupero di tali materiali.

testo modificato nel corso della seduta del 23/03/17

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  3) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis) Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale di cui al comma 5.