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Articolo aggiuntivo n. 7.0100 al ddl C.4286 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 21/03/17

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

  All'articolo 19 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Alla lettera r) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, sopprimere le parole da: “Con delibera” sino alla fine del periodo».

  Conseguentemente, dopo la lettera r) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 aggiungere le seguenti:
   r-bis) con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali;
   r-ter) la lettera r-bis) non si applica alle aziende richiedenti l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2 comma 100 lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662, limitatamente ai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e situate nelle zone dichiari in stato di emergenza”.