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Proposta di modifica n. 7.10 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 13/11/13

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «1.000 milioni» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La concessione degli ammortizzatori in deroga di cui al presente comma avviene sulla base dei criteri previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-Iegge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85».

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

                all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

                all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:«4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

                all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

            ''22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50'';

                all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

            ''24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: '20 per cento' sono sostituite dalla seguente: '22 per cento' ''».