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Articolo aggiuntivo n. 15.042 al ddl C.4286 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 21/03/17

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Istituzione di Zone Franche Urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici).

  1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento dei centri storici e di favorire la ripresa delle attività produttive e la ricostruzione del tessuto economico, sociale e culturale delle aree colpite dagli eventi sismici, nell'ambito dei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono istituite per gli anni 2017, 2018 e 2019, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, le zone franche di cui all'articolo 1, comma 340 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione delle zone franche è effettuata dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, sentiti i Vice Commissari, nell'ambito delle proprie competenze in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica.
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 1, in possesso dei seguenti requisiti:
   a) rispettare la definizione di micro, piccole e medie imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
   b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 6, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2017;
   c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca;
   d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca;
   e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

  3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
  4. I soggetti individuati ai sensi del comma 2 possono beneficiare, nei limiti fissati dal comma 3, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 5, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.
  6. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  7. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato, istituito ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.