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Articolo aggiuntivo n. 15.032 al ddl C.4286 in riferimento all'articolo 15.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 21/03/17

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.

  1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono destinate in via prioritaria ad interventi di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture presenti, anche di carattere sanitario, delle aree classificate a partire dal 2006 ad alto e a medio rischio sismico. È fatto obbligo ai gestori delle reti di trasporto, di comunicazione e di approvvigionamento energetico di garantire il potenziamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.