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Proposta di modifica n. 7.35 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2018, e quote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono diminuite annualmente nella misura di 0,3 punti percentuali a carico del datore di lavoro».