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Articolo aggiuntivo n. 21.07 al ddl C.4286 in riferimento all'articolo 21.

testo emendamento del 21/03/17

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190).

  1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n.  289, e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite,»;
   b) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il contribuente che abbia tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi, entro il 30 settembre 2017 può integrare l'istanza già presentata con i dati necessari per il calcolo del rimborso. Successivamente al 30 settembre 2017, gli uffici dell'Agenzia delle entrate richiedono i dati necessari per il calcolo del rimborso, che devono essere forniti entro 60 giorni, ai contribuenti che abbiano tempestivamente presentato un'istanza di rimborso generica ovvero priva di documentazione e per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 non abbiano presentato le dichiarazioni dei redditi e non abbiano provveduto all'integrazione. I rimborsi di cui ai periodi precedenti sono eseguiti per singolo periodo di imposta e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.».