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Proposta di modifica n. 1.1 al ddl S.2705 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 22/03/17

sharingList();Sostituire l'articolo, con il seguente:

        «Art. 1. - (Competenze del giudice di pace in materia di protezione internazionale) - 1. Al fine di rendere più efficiente, rapido ed economico l'accertamento del diritto alla protezione internazionale con il presente decreto viene attribuita la competenza per l'esame delle relative domande in prima istanza ai giudici di pace.

        2. Sono istituite presso gli uffici dei giudici di pace circondariali in ogni distretto di Corte di Appeno sezioni specializzate in materia di protezione internazionale».

        Conseguentemente sono apportate le seguenti modifiche ai successivi articoli:

        1) all'articolo 9 comma 2 del codice di procedura civile le parole: «allo stato e», sono soppresse;

        2) all'articolo 3:

            a) al comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

            b) i commi 2 e 4 sono soppressi.

        3) all'articolo 5 il comma 1, è così modificato: «Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente delle rispettive sezioni specializzate spettano al Presidente del Tribunale».

        4) all'articolo 6:

            a) al comma 1, lettera a) ovunque ricorrano la parola o le parole: «commissione territoriale» o commissioni territoriali sono sostituite dalle parole: «giudice di pace circondariale» o «giudici di pace circondariali»;

            b) le lettere b), c) e d) sono abrogate;

            c) al comma 1, lettera e), è così sostituito:

        «Art. 33. - (Revoca o cessazione della protezione internazionale riconosciuta). - 1. Il Ministero dell'interno può presentare istanza di revoca o di cessazione dello status di protezione internazionale all'ufficio del giudice di pace che ha pronunciato la sentenza di cui all'articolo 32. 2. Ricevuta l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 8-bis;

            d) al comma 1, lettera g), è così sostituito:

        «dopo l'articolo 35 sono inseriti i seguenti:

"Art. 35-bis.

(Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)

        1. Le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui al titolo I e al titolo III del libro secondo del codice di procedura civile.

        2. m caso di manifesta infondatezza della domanda, il giudice la dichiara inammissibile con decreto motivato ricorribile in Cassazione.

        3. La presentazione della domanda comporta la sospensione dell'esecuzione dell'espulsione, salvo che il giudice ne dichiari la manifesta infondatezza.

        4. L'istante è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito degli avvocati iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

        5. La domanda, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificata a cura della cancelleria all'istante presso il difensore e al Ministero dell'interno presso la prefettura ufficio territoriale del Governo del luogo in cui è stata presentata la domanda.

        6. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. Si applica, per quanto compatibile, l'articolo 417-bis del codice di procedura civile.

        7. Le parti possono depositare tutti gli atti e la documentazione necessari ai fini della decisione; il giudice può procedere d'ufficio a tutti gli atti di istruzione necessari per la definizione del processo.

        8. Gli atti del procedimento sono esenti da ogni tassa e imposta.

        9. Il giudizio è definito, in ogni caso, entro sei mesi dalla domanda.

        10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.

Art. 35-ter.

(Casi di inammissibilità della domanda)

        1. Il giudice di pace dichiara inammissibile la domanda e non procede alla fissazione dell'udienza nei seguenti casi:

            a) il richiedente sia stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di tale protezione;

            b) il richiedente abbia reiterato l'identica domanda dopo che questa sia stata decisa, senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine;

            c) quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251»;

            e) le parole: Tribunalé e Tribunalì, ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: Uffici del giudice di pace circondariale competenti per territorio' e Ufficio del giudice di pace circondariale competente per territorio"'»;

        5) All'articolo 7:

            a) il comma 1, lettera a), è soppresso;

            b) il comma 1, lettera b), sono soppresse le parole: «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea»;

            c) al comma 1, lettera d) ed e), sono abrogate;

        6) All'articolo 8:

            a) comma 1, lettera b), n. 2), le parole: «Tribunale» sono sostituite dalle parole: «Ufficio del giudice di pace» e le parole: «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea» sono soppresse;

            b) comma 1, lettera b), n. 4), è così modificato: «il comma 7 è sostituito dal seguente:

        «7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3, che presenta domanda di protezione internazionale, rimane nel centro per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza della domanda proposta»;

            c) comma 1, lettera c), è così sostituito: le parole: «Tribunali in composizione monocratica» e «Tribunale in composizione monocratica», ovunque ricorrono, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «giudici di pace circondariale competenti per territorio» e «giudice di pace circondariale competente per territorio».

        7) All'articolo 10:

            a) al comma 1, lettera a), le parole: «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea» sono soppresse;

        8) All'articolo 11, comma 3, le parole: «a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0.10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni» sono soppresse;

        9) All'articolo 12:

            a) le parole: «uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale» sono sostituite con «Uffici circondariali del Giudice di Pace»;

            b) le parole: «Ministero dell'Interno» sono sostituite con: «Ministero della Giustizia»;

            c) le parole: «appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'Interno» sono sostituite con «da destinarsi esclusivamente agli uffici circondariali del Giudice di Pace, con divieto di applicazione presso altri uffici giudiziari del distretto».

        10) All'articolo 17:

            a) al comma 3, le parole: «il Tribunale» sono sostitute da: «il Giudice di Pace circondariale» e le parole: «libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea» sono soppresse.