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Proposta di modifica n. 1.202 al ddl S.2705 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 22/03/17

sharingList();Apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. Sono istituite presso i tribunali dei capoluoghi dei distretti di Corte d'Appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

        1-bis. Le controversie ed i procedimenti di cui all'articolo 3 sono assegnati alla sezione specializzata operante nel Distretto di Corte d'Appello nel cui territorio ha la residenza, o in mancanza il domicilio effettivo o la dimora abituale, il ricorrente ovvero, qualora questo non si trovi nel territorio dello Stato Italiano, nel luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.

        1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 25 milioni di euro a decorrere per l'anno 2017 e in 50 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo Interventi Strutturali di politica economica».

        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.