Proposta di modifica n. 7.39 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. In vista della introduzione di uno strumento nazionale di contrasto alla povertà è istituito, a decorrere dal 2014, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo di 400 milioni di euro finalizzato al finanziamento della sperimentazione ed il successivo avvio di un programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo i principi della Raccomandazione della Commissione europea, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di tale sperimentazione e dell'avvio del programma. Restano fermi i seguenti princìpi:

            a) Il programma è destinato ai residenti che versano in condizione di povertà e che siano cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

            b) l'accesso al sostegno è condizionatoad una prova dei mezzi effettuata secondo criteri articolati ed omogenei a livello nazionale che identifichino la condizione di povertà; in base alle condizioni reddituali e patrimoniali e al possesso di beni di consumo durevoli. A tal fine, le definizioni di reddito e patrimonio sono assunte in coerenza con quelle adottate ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In ogni caso è adottata una definizione di reddito che include i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse cartedi debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche;

            c) l'Inps provvede alla verifica del possesso da parte dei richiedenti il beneficio dei requisiti richiesti, anche avvalendosi dei collegamenti con l'analisi tributaria. Tale attività non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico dell'INPS;

            d) l'erogazionedel sostegno economico è condizionata alla stipula da parte dei beneficiari di un patto di inserimento con i servizi sociali locali, quale strumento di inclusione e attivazione sociale;

            e) il sostegno economico è determinato come differenza tra una soglia di povertà e il reddito familiare, e la sua durata è limitata dal venir meno della condizione di povertà. Con il decreto di cui al presente comma, è stabilita, sulla base delle risorse disponibili, la soglia al cui livello è integrato il reddito familiare e i limiti alla durata del beneficio, superati i quali il sostegno non potrà essere concesso se non trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo beneficio percepito;

            f) nel caso non sia possibile coprire l'intera popolazione in condizione di povertà, gli interventi saranno prioritariamente destinati ai nuclei familiari con minorenni, in particolare quelli con tre o più minorenni ovvero composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni ovvero con figli disabili; i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e abbiano esaurito gli strumenti di sostegno al reddito legati agli ammortizzatori sociali; i nuclei familiari in conizione di disagio abitativo;

            g) la domanda per l'accesso al sostegno è presentata al Comune di residenza. Il progetto personalizzato di cui alla lettera c) del presente comma è redatto dai competenti servizi sociali del Comune ovvero, in caso di gestione integrata, degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2009, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione e le associazioni del terzo settore.

        Con il medesimo decreto sono definite le modalità di estensione della sperimentazione di cui al presente comma, anche prevedendo una razionalizzazione delle attuali forme di sostegno alla povertà, ed un adeguato coordinamento con il Fondo di cui all'articolo 81, comma 32 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Aumento aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria)

        1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, da1a legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 6, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento'';

            b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: ''1º gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2014'';

            c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento'';

            d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: ''62,5 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''56,82 per cento'';

            e) al comma 26, le parole: ''31 dicembre 2011'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2013'';

            f) al comma 27:

                1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: ''e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013'' e dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 percento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013'';

                2. nell'ultimo periodo, le parole: ''precedente periodo'' sono sostituite dalle seguenti: ''precedenti periodi'';

            g) il comma 28 è sostituito dal seguente: ''28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

                1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla datà del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

                2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

        Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461'';

            h) al comma 29, le parole: ''1º gennaio 2012'' e le parole: ''31 dicembre 2011'' sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''1º gennaio 2014'', ''31 dicembre 2013'';

            i) ai commi 30 e 31, le parole: ''31 marzo 2012'' e le parole: ''16 maggio 2012'' sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''31 marzo 2014'', ''16 maggio 2014'';

            l) al comma 32, le parole: ''al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare'';

            m) al comma 33 le parole: ''successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare'' sono sostituite dalle seguenti: ''successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare''.

        2. Alle disposizioni di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

        3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''.

        4. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: ''20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''22 per cento''.

        5. Le disposizioni del presente articolo esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014».