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Proposta di modifica n. 12.8 al ddl S.2705 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Precluso

testo emendamento del 22/03/17

sharingList();Apportare le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

        «1-bis. Ai fini del migliore espletamento dei compiti di cui al comma 1, è prevista la formazione periodica dei componenti della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali di cui al comma l, in materia di salute e migrazioni erogata dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà, di seguito INMP. Le modalità di erogazione della formazione saranno disciplinate da appositi protocolli tra 1'INMP e le singole Commissioni.

        1-ter. Al fine di consentire il pieno espletamento dei compiti e delle funzioni assegnate all'lNMP in materia di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti svantaggiate, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

        1-quater. All'articolo 17, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per il finanziamento delle attività dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ivi comprese quelle di formazione periodica dei componenti della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, in materia di salute e migrazioni, sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è vincolato l'importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, alla cui erogazione, a favore del medesimo Istituto, si provvede annualmente, a seguito dell'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno di riferimento".

        1-quinquies. Dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

            b) nella rubrica, dopo le parole: «per il diritto di asilo», aggiungere in fine le seguenti: «e disposizioni per l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà»;