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Proposta di modifica n. 12.12 al ddl S.2705 in riferimento all'articolo 12.
  • status: Precluso

testo emendamento del 22/03/17

sharingList();Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        «1-bis. Ai fini della selezione del personale ai sensi del comma 1 costituisce requisito di ammissione la documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri e la documentata conoscenza delle lingue straniere.

        1-ter. La Commissione nazionale per il diritto di asilo istituita ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 predispone criteri e modalità per l'impiego del personale selezionato ai commi 1 e 2 e, previa formazione e costante aggiornamento disposto dalla stessa Commissione nazionale ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, può anche destinarlo a svolgere funzioni di raccolta, di elaborazione e di aggiornamento delle informazioni sui Paesi di origine dei richiedenti asilo e ad integrare le Commissioni territoriali ai fini dello svolgimento dei colloqui e delle decisioni in modo da assicurare che ogni Commissione e ogni sezione delle Commissioni svolga riunioni tutti i giorni feriali ove sussistano particolari esigenze aggiuntive connesse all'esigenza di assicurare l'esame di tutte le domande nei termini previsti dalle norme in vigore».