Proposta di modifica n. 7.70 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 13/11/13

Al comma 3, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

        – all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

        – all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

        – all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

        – all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».