presentato il 13/11/2013 in V Bilancio del Senato da Gianluca ROSSI (PD) e altri 10 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
testo emendamento del 13/11/13
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modifiche e integrazioni; si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative proroghe e trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.
4-ter. È prorogata, per gli anni 2013 e 2014 l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 19, comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni».
Conseguentemente:
a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».