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Proposta di modifica n. 7.94 al ddl S.1120 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Respinto

testo emendamento del 13/11/13

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Ai rapporti di lavoro in corso di svolgimento alla data del primo gennaio 2013, instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo intimato da imprenditori, si applicano i benefici contributivi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; i benefici non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati, prorogati o trasformati a tempo indeterminato a partire dal primo gennaio 2013. Ai fini dell'applicazione dei benefici contributivi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a decorrere dal primo gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014 sono iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprenditori; l'iscrizione deve essere richiesta dal lavoratore licenziato entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento; i lavoratori licenziati nel 2013 hanno facoltà di chiedere l'iscrizione entro il 28 febbraio 2014; la delibera di iscrizione produce i suoi effetti dal primo gennaio 2014; è prorogata di un anno la scadenza dell'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori iscritti prima del 2013; per tutti i lavoratori l'iscrizione cessa comunque il 31 dicembre 2014. Al licenziamento è equiparata la risoluzione consensuale successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, prevista dall'articolo 7, comma 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche e integrazioni. »

        Conseguentemente:

            a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

            – all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti:« 200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

            – all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

            – all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

            – all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: ''22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

            – all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».