Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 6.218 ai ddl C.1442 , C.2188 , C.2770 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 30/03/17

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, o alla Presidenza di Giunta Regionale, alla Presidenza di Provincia o alla carica di Sindaco di Città Metropolitana).

  1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, alla Presidenza di Giunta Regionale, alla Presidenza di Provincia e alla carica di Sindaco di città metropolitana, alla cessazione del mandato, non possono tornare ad assolvere le funzioni svolte prima dell'assunzione della carica elettiva e, salvo che non richiedano il collocamento a riposo avendone i requisiti, sono inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato. Per il ricollocamento dei predetti magistrati si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dal Regolamento di cui all'articolo 8.
  2. Le richieste di cui al comma 1, a pena di decadenza dall'impiego, devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato.
  3. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 2 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 8:
    comma 1, sostituire le parole: 6, comma 2, lettera b), con le seguenti: 6, comma 2,;
    sopprimere il comma 2.;
   all'articolo 9, comma 1:

    primo periodo, sopprimere le parole: presidente della regione,;
    terzo periodo, sostituire le parole: presidente della provincia, di consigliere provinciale, di sindaco metropolitano con le seguenti: consigliere provinciale.