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Proposta di modifica n. 1.35 al ddl C.4373 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 04/04/17

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

  1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

  «Art. 48. – (Definizione e campo di applicazione). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:
   a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, inferme o disabili;
   b) dell'insegnamento privato supplementare;
   c) dei piccoli lavori di giardinaggio;
   d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
   e) della collaborazione con enti pubblici e con organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di interventi di emergenza, esclusivamente dovuti a calamità o a eventi naturali improvvisi, ovvero di interventi di solidarietà.

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che danno luogo a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte in favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro.
  3. Le prestazioni di lavoro accessorio di cui al presente articolo non possono essere svolte in favore del committente pubblico al quale è posto espresso divieto di utilizzo di tale tipologia di prestazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera e) del comma 1.

  Art. 49. – (Prestatori di lavoro accessorio). – 1. Possono svolgere prestazioni di lavoro accessorio:
   a) i disoccupati da oltre un anno;
   b) le casalinghe, gli studenti e i pensionati;
   c) i disabili e i soggetti ospitati presso comunità di recupero;
   d) i lavoratori di Stati non membri dell'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

  2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulta la loro condizione.

  Art. 50. – (Disciplina del lavoro accessorio). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. Gli imprenditori o professionisti, committenti delle prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettere c) e d) acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 15 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, il predetto importo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione nonché il giorno e l'orario di inizio e di termine della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, nonché la tipologia di attività prestata.
  4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276».

Art. 1-bis.
(Sanzioni).

  1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, nei casi in cui venga accertato l'improprio utilizzo del buono lavoro, di cui all'articolo 1, ferme restando le conseguenze penalmente rilevanti in caso di false dichiarazioni, il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi di utilizzo di tali forme di lavoro determina una trasformazione del rapporto in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, qualora le prestazioni rese risultino funzionali all'attività di impresa o professionale.