Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.40 al ddl C.4373 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 04/04/17

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 48.
(Definizione e campo di applicazione).

  1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito:
   a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
   b) dell'insegnamento privato supplementare;
   c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione;
   d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro;
   e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà;
   f) dell'esecuzione di piccoli lavori in agricoltura;

  2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali quelli nei quali le attività danno luogo a compensi non superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 3.000 euro annui.
  3. Ciascun committente può avvalersi delle prestazioni occasionali di cui al comma 1 per un valore non superiore a 4.000 euro annui.

Art. 49.
(Prestatori di lavoro accessorio).

  1. Possono svolgere le prestazioni di lavoro accessorio di cui al precedente articolo:
   a) i disoccupati;
   b) i pensionati e i giovani con meno di 30 anni di età;
   c) le persone con disabilità e i soggetti in comunità di recupero.

Art. 50.
(Disciplina del lavoro accessorio).

  1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti individuati al primo comma dell'articolo 48 possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate o con modalità telematiche. I buoni orari sono numerati progressivamente e datati, il loro valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1 gli importi di cui al primo periodo sono comunque annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 6, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
  4. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  5. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire condizioni, modalità e importi dei buoni orari specifici.
  6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Capo VI-bis.
LAVORO A CHIAMATA

Art. 50-bis.
(Definizione del lavoro a chiamata).

  1. Il contratto di lavoro a chiamata è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa secondo le esigenze individuate con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi non contrattualmente predeterminati e che non dà luogo a compensi netti superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
  2. Il lavoro a chiamata è retribuito tramite buoni orari.
  3. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore non matura alcun trattamento economico e normativo.

Art. 50-ter.
(Divieti e limitazioni).

  1. È vietato il ricorso al contratto a chiamata:
   a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
   b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
   c) per i settori di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

  2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano in agricoltura:
   a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
   b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

  3. Il ricorso al contratto a chiamata da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
  4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 50-quinquies sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
  5. È vietato il ricorso a contratti a chiamata nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 50-quater.
(Forma e comunicazioni).

  1. Il contratto a chiamata è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
   a) durata del contratto, comunque non superiore a un anno;
   b) luogo e modalità della disponibilità e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
   c) forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché modalità di rilevazione della prestazione;
   d) misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

  2. Almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa, che non può essere superiore a tre giorni consecutivi, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 1.200 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 50-quinquies.
(Trattamento economico e previdenziale).

  1. Il lavoro a chiamata è retribuito tramite buoni orari. I datori di lavoro acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
  2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 13 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 1, l'importo di cui al primo periodo è comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.
  3. Il lavoratore a chiamata percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 5, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro.
  4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 30 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
  5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».