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Proposta di modifica n. 1.58 al ddl C.4373 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 04/04/17

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono:
   a) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di committenti non imprenditori o professionisti, nell'ambito di: piccoli lavori domestici, dell'insegnamento privato supplementare, dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione, della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, del volontariato e dei piccoli lavori in agricoltura;
   b) attività lavorative di natura meramente occasionale rese a favore di imprenditori o professionisti.

  02. Possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 01, limitatamente alle attività di volontariato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  03. Le attività lavorative di cui al comma 01, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origine a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui.
  04. Possono essere svolte attività di lavoro accessorio da parte di inoccupati, disoccupati, pensionati, persone con disabilità e lavoratori stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Limitatamente alle attività di cui al comma 02 possono svolgere le attività anche persone non appartenenti alle categorie del periodo precedente.
  05. Per ricorrere alle prestazioni, di lavoro accessorio, sia per i committenti che per i prestatori, è predisposta dall'INPS, entro trenta giorni, una procedura telematica mediante il portale telematico dell'Istituto, attraverso l'uso dell'identificazione mediante identità digitale SPID o equivalente, con la registrazione di tutti i dati relativi all'attività lavorativa, il luogo dove è svolta, l'ammontare lordo e le date di svolgimento. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico, nei limiti di cui al comma 03. La riscossione avviene da parte del prestatore del lavoro accessorio, sempre mediante procedura telematica presso il portale dell'INPS o mediante i concessionari identificati ai sensi del comma 06.
  06. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dall'approvazione della presente disposizione, individua con decreto, i concessionari del servizio di pagamento delle prestazioni di lavoro accessorio, con l'applicazione di una commissione massima pari all'1 per cento del valore lordo della prestazione.
  07. L'INPS trattiene alla fonte il 13 per cento dell'importo lordo, per i contributi previdenziali e per conto di INAIL, per fini assicurativi contro gli infortuni, il 7 per cento dell'importo lordo. Tali contributi vanno a cumularsi con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
  08. I dati raccolti, relativi alle prestazioni di lavoro accessorio, presso l'INPS, sono resi disponibili alle forze dell'ordine che ne fanno richiesta per l'espletamento di attività di indagine e controllo, mediante accreditamento presso la piattaforma telematica.
  09. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 3.600.
  010. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 3.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse raccolte mediante le sanzioni di cui al comma 09.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Nuova disciplina del lavoro accessorio e abrogazioni).